NEWS 2024

Detrazioni Spese Universitarie

Il legislatore fiscale – all’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR – prevede la possibilità di detrarre le spese per l’istruzione universitaria, sia statale che non statale, sostenute nel proprio interesse o dei familiari fiscalmente a carico. Limiti di detraibilità sono previsti per le università non statali.

La detrazione del 19% è calcolata sull’ammontare complessivo della spesa sostenuta, mentre, per le università private, su un importo massimo di spesa definito con apposito Decreto del MIUR.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e perfezionamento. Non solo, anche spese per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (si veda a riguardo la nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578) e per corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

In particolare, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017, le spese da portare in detrazione sono quelle sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni, e devono essere relative a:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione non spetta per:

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero;
  • le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta nella misura del 19%, tuttavia bisogna distinguere se l’università è statale o non statale.

  • Università statali: il 19% è calcolato sull’intera spesa sostenuta.
  • Università non statali: la detrazione, del 19%, è calcolata su importi non superiori a quelli definiti con apposito Decreto del MIUR. I limiti sono individuati in base a due criteri: l’area disciplinare dei corsi e la regione in cui ha sede l’Ateneo dove si svolge il corso universitario.

Con DM 23 dicembre 2016 n. 993, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medicina € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:

Spesa massima detraibile NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello € 3.700 € 2.900 € 1.800

Per le spese sostenute per la frequenza all’estero di Università straniere, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Funzionalità in GBsoftware

L’importo della spesa deve essere inserita da input all’interno della gestione “altre spese” presente nei righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF, e nei righi da E8 a E10, del modello 730; il codice di spesa è, in entrambe i modelli dichiarativi, il numero 13.

Spese Universitarie

Riferimenti normativi:

  • 15, comma 1, lett. e), del TUIR;
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017;
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016;
  • decreto MIUR pubblicato in Gazzetta Ufficiale à GU Serie Generale n.55 del 07/03/2017

 

DB101 – GC/10

TAG detrazione spese istruzione universitariadetrazione spese università pubblica e privata differenzequadro rprecupero spese istruzione universitaria figliredditi pfspese universitarie

Stampa la pagina Stampa la pagina