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Bilancio Europeo 2019: presentazione in ritardo e sanzioni

Il Bilancio è presentato in ritardo se il deposito avviene oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’assemblea che lo ha approvato. Le sanzioni sono ridotte se l’adempimento avviene entro un mese dalla scadenza originaria.

È possibile presentare anche i bilanci di esercizi pregressi, con particolare attenzione al cambiamento delle tassonomie 2016 (e di quelle relative alle annualità 2009-2014).

La normativa

L’art. 2364 c.c. per le S.p.A. (applicabile alle S.r.l. ex art. 2478-bis c.c.), stabilisce che per le società il cui esercizio sociale ha chiuso il 31 dicembre 2018, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è stato martedì 30 aprile 2019, di conseguenza, in una situazione normale (assemblea in prima convocazione conclusa regolarmente) la scadenza tecnica del deposito è stata giovedì 30 maggio 2019.

Quindi, dal 31 maggio 2019, le presentazioni del bilancio 2018 di norma sono in ritardo.

Per i bilanci approvati in seconda convocazione, il termine massimo fa slittare la scadenza al lunedì 01/07/2019, quindi il ritardo si manifesta sicuramente da martedì 02/07/2019.

Per i bilanci prorogati (vedi l’apposita news Bilancio 2019: Approvazione e deposito entro 120 o 180 giorni (Parte I)) saranno tardive le presentazioni a partire da giovedì 01/08/2019  salvo seconda convocazione, che sposta la data del potenziale ritardo a sabato 31/08/2019.

In sintesi:

Bilancio al 31.12.2018 (120 giorni) Assemblea entro Deposito entro Ritardo dal
> Prima convocazione martedì 30/04/2019 giovedì 30/05/2019 venerdì 31/05/2019
> Seconda convocazione giovedì 30/05/2019 lunedì 01/07/2019 martedì 02/07/2019
Bilancio al 31.12.2018 (180 giorni) Assemblea entro Deposito entro Ritardo dal
> Prima convocazione lunedì 01/07/2019* mercoledì 31/07/2019 giovedì 01/08/2019
> Seconda convocazione mercoledì 31/07/2019 venerdì 30/08/2019 sabato 31/08/2019

(*) Essendo il 29/06/2019 di sabato, si considera il primo “non festivo” successivo: 01/07/2019.

Sanzioni

Le sanzioni per la presentazione del bilancio in ritardo sono riepilogate nel “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”, campagna bilanci 2019, di Unioncamere (edizione del 10 aprile 2019), in attuazione della disciplina civilistica dell’art. 2360 c.c. in materia di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi”.

L’art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Ad ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) sarà quindi applicata la seguente sanzione:

Sanzione base art. 2630 Sanzione per Bilanci
da a da a
103 € 1032 € 137,33 € 1376 €
Presentazione entro un mese Presentazione oltre il mese
da a da a
45,78 € 458,67 € 137,33 € 1376 €
Sanzioni ex L. 689/1981*
entro 60 gg. da notifica oltre 60 gg. da notifica
91,56 € 274,67 €

* importo calcolato ove sia stata contestata l’irregolarità e sia applicabile la L.689/1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329 – Modifiche al sistema penale – Capo I – Le sanzioni amministrative – Sezione II Applicazione – Articolo 16 – Pagamento in misura ridotta):

  1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Tassonomie deprecate

Se invece, si presenta oggi un bilancio 2016 oppure un bilancio relativo alle annualità 2009-2014 è necessario fare una precisazione sulle tassonomie deprecate, cioè soppresse, rispetto alle tassonomie vigenti:

Bilancio Europeo 2019: presentazione in ritardo e sanzioni - 1

Pertanto:

  • dal 13/02/2018: i bilanci 2009-2014 devono essere presentati o ripresentati (se si tratta di integrativi) utilizzando la Tassonomia 2015 cioè secondo una struttura diversa da quella dei loro anni di riferimento, precisamente l’ultima disponibile prima della riforma del D.Lgs 139/2015.
  • Dal 23/01/2019 il bilancio 2016 deve essere presentato o ripresentato (se si tratta di un integrativo) utilizzando la Tassonomia 2018.

Nota bene Oltre a quello 2018, solo i bilanci al 31.12.2017 e al 31.12.2015 (ad oggi) non hanno la tassonomia deprecata.

Procedura Bilanci Tardivi 2009-2014 GB

Nella piattaforma GB abbiamo predisposto un’apposita procedura per la presentazione attuale dei bilanci 2009-2014 con adozione della tassonomia 2015: è necessario abilitare l’anno da presentare (es. 2012) e l’Applicazione 2015 che contiene la procedura Gestione Bilanci Tardivi 2009-2014

Bilancio Europeo 2019: presentazione in ritardo e sanzioni - 2

Per maggiori info consultare la guida ai tardivi 2009-2014 Bilanci Tardivi 2009-2014

Procedura Bilancio Tardivo 2016 GB

Per la diversa tassonomia 2016, abbiamo predisposto un’altra procedura con adozione della tassonomia 2018: è necessario abilitare l’anno 2016 e l’Applicazione 2018 che contiene la procedura Gestione Bilancio Tardivo 2016

Bilancio Europeo 2019: presentazione in ritardo e sanzioni - 3

Per maggiori info consultare la guida al tardivo 2016.

Nota bene Quindi il software Bilancio Europeo GB è idoneo a produrre anche bilanci pregressi fin dal 2009 e in tal senso di procedere alla presentazione 2019 di istanze XBRL tardive ma conformi. Dovrà solo essere attivata la procedura relativa all’anno interessato (la 2015 per il 2009-2014 o la 2018 per l’anno 2016) e direttamente dalle applicazioni più recenti, produrre l’XBRL. Per presentare bilanci di più annualità pregresse e consecutive consulta l’apposita news Caso pratico: Mancato deposito bilanci dal 2011 al 2017.

Contatta il team commerciale GB (06 97626328 – info@gbsoftware.it) per l’abilitazione delle annualità pregresse!

BB101- MM/18

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