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F24 2019 con saldo a zero: ravvedimento per omessa presentazione

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 20 marzo 2017 stabilisce quali sono le sanzioni da pagare nel caso in cui il contribuente ometta o dimentichi di presentare il modello F24 con saldo a zero.

I contribuenti privati e i soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 a zero attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o mediante un intermediario abilitato.

La normativa infatti (D. Lgs. 241/1997, art. 19, comma 3) stabilisce che il modello F24 va presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”. Quindi, anche se concretamente non è dovuto alcun versamento, la legge impone l’obbligo di presentazione del modello di pagamento all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza.

Tuttavia, la mancata presentazione del modello comporta l’applicazione di una sanzione che varia a seconda del giorno in cui avviene la regolarizzazione, se entro oppure oltre i 90 giorni dalla violazione.

Ravvedimento entro 90 giorni

Per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, l’articolo 15, comma 2-bis del D.lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Tuttavia, visto che il ravvedimento operoso entro 90 giorni prevede che la sanzione si riduca di 1/9, la somma che i contribuenti devono versare è di:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Ravvedimento oltre 90 giorni

Se il contribuente decide di regolarizzare la propria posizione con il fisco ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza prevista, le sanzioni da applicare sono:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione
  • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (cioè mediante processo verbale)

Codice tributo con F24 a zero

Per il pagamento della sanzione del modello F24 a zero è previsto uno specifico codice tributo, l’8911 denominato “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva” che deve essere indicato nella sezione Erario del modello F24.

Ravvedimento F24 a zero con GB

È possibile effettuare il calcolo del ravvedimento operoso all’interno dell’Applicazione F24.

In Riepilogo F24, quando si inserisce una data di pagamento successiva alla data di scadenza dell’F24 prenotato, si produce in automatico il ravvedimento.

F24 2019 con saldo a zero: omessa presentazione - 1

Se è presente un F24 con saldo a ZERO, all’apertura della Gestione del ravvedimento, cliccando su “Calcola”, il software propone due scelte:

  • applicare le sanzioni previste per il ravvedimento di un F24 con saldo a zero
  • applicare le sanzioni e gli interessi ordinari previsti per il ravvedimento di un normale F24 con importi a debito

F24 2019 con saldo a zero: omessa presentazione - 2

Il software propone in automatico la prima opzione, cioè quella che consente il calcolo delle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso dell’F24 a zero. Tuttavia, l’utente può scegliere di utilizzare il calcolo ordinario del ravvedimento operoso.

Una volta effettuata la scelta, la sanzione viene calcolata automaticamente e si può procedere a generare il nuovo modello ravveduto.

Per maggiori informazioni consultare la guida online presente all’interno della maschera “Ravvedimento”.

MAR/10 – DB601

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