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Contabilità GB ti permette di gestire gli autotrasportatori di merci per conto terzi che possono liquidare e versare trimestralmente, anziché mensilmente, l’Iva, indipendentemente dal volume di affari realizzato e senza applicare l’interesse dell’1%.

Legge di Stabilità 2014: l’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio 2014, ha riscritto l’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008, prevedendo l’emissione delle fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972).

Infatti, da gennaio le imprese di autotrasporto per conto terzi non sono più obbligate ad emettere le fatture delle loro prestazioni entro la fine del mese in cui sono svolte, ma possono attendere il verificarsi del momento impositivo.

Momento impositivo

Nell’ambito dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva, l’art. 6, co. 3 – 4, D.P.R. 633/1972, collega il momento impositivo delle prestazioni di servizi al:

pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo pagato;

emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato;

La possibilità di emettere fattura alla data dell’incasso agevola le imprese di autotrasporto per conto terzi nel posticipare il pagamento dell’IVA in relazione a tale evento.

Inoltre, in questo modo è possibile utilizzare la fatturazione differita. Si procede con l’emissione di una sola fattura inserendo il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. L’emissione può essere eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.

Regime trimestrale particolare

Infine, per gli autotrasportatori iscritti all’albo che usufruiscono del regime “trimestrale particolare” previsto dall’art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, è possibile emettere un’unica fattura per più operazioni “effettuate” in un trimestre solare nei confronti di uno stesso committente.

Ecco in Contabilità GB come gestirli…

E’ fondamentale, per un corretto utilizzo della procedura, impostare la scelta del tipo di “Contabilità Iva” ai fini della periodicità della liquidazione.

Questa si effettua da:

Contabilità

Prima Nota

Contabilità Iva

Tipo Contabilità Iva : “3 – Trimestrale Speciale”.

Il regime speciale Autotrasportatori è gestito in Contabilità GB con apposite causali contabili e Iva per la registrazione delle fatture emesse.

In “Piano dei conti\Causali”, la causale contabile da utilizzare in fase di registrazione è “FV05 – Fattura di vendita Autotrasportatore”.

Questa causale ha:

la proprietà “Autotrasportatore”

la causale per l’annotazione “FV34 – Annot.Iva fattura Autotrasportatore”

e al suo utilizzo il software, salvando la registrazione, effettua in automatico la registrazione dell’annotazione nel trimestre successivo.

La registrazione della fattura “originaria” deve essere fatta utilizzando le causali Iva

SA10 – Aliq.10% Sosp.Iva Autotrasportatore

SA22 – Aliq.22% Sosp.Iva Autotrasportatore

che hanno abilitata la proprietà “Iva in sospensione” (pertanto non generano il debito d’imposta) ed hanno collegate le rispettive causali Iva

EA10 –  Aliq.10% Iva Esigibile Autotrasportatori

EA22 – Aliq.22% Iva Esigibile Autotrasportatori

riportate nella registrazione dell’annotazione, per generare l’importo da versare.

Queste “Causali contabili ed Iva” si utilizzeranno in Prima nota per la registrazione della fattura emessa.

Esempio: fattura emessa autotrasportatori per trasporto merci di € 10.500,00 del 12/11/2014.

Al salvataggio della registrazione in automatico viene prodotta l’annotazione nel registro delle “vendite annotazione autotrasportatori” in data 12/02/2015, questo, anche se la contabilità dell’anno successivo non è abilitata.

La data di registrazione dell’annotazione automaticamente è posticipata al trimestre successivo rispetto alla data di registrazione della fattura di vendita.

Nella liquidazione Iva…

Come stabilito dalla legge, l’Iva concorre alla formazione del debito nel trimestre successivo a quello di emissione della fattura.

Nel nostro esempio, l’Iva non concorre alla formazione del debito da versare nel 4° trimestre,

ma nel 1° trimestre del 2015, ovvero nel periodo in cui la procedura ha automaticamente prodotto l’annotazione.

Ti ricordiamo che puoi trovare altre informazioni sul funzionamento e sull’operatività della gestione nella relativa guida on-line.

CB101- FSA/18

TAG Autotrasportatori

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