
Se entra nel tuo negozio un turista extra-Ue che effettua l’acquisto di un bene, ricordati che a norma dell’art.38-quater del D.P.R. 633/72 puoi non applicare l’Iva se ricorrono determinate condizioni.
L’art.38-quater del D.P.R. 633/72 – Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità Europea – identifica i soggetti, i beni e le condizioni per beneficiare della non imponibilità Iva delle cessioni di beni a soggetti non residenti.
Condizioni per beneficiare della non imponibilità Iva
La cessione di beni deve essere effettuata da commercianti al minuto o da commercianti all’ingrosso muniti di licenza al dettaglio, che per questa tipologia di vendita possiedono un locale diverso da quello utilizzato per il commercio all’ingrosso.
La cessione deve essere effettuata a soggetti privati domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea.
I beni che possono essere acquistati da turisti extra-Ue beneficiando dello sgravio Iva devono essere destinati all’uso personale o familiare. I beni acquistati devono essere trasportati fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo alla vendita nel bagaglio personale.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti beni che possono essere acquistati senza addebito dell’imposta da turisti extra-Ue, purché privi d’interesse commerciale per l’acquirente:
- abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori;
- piccoli mobili, oggetti di arredamento o uso domestico;
- articoli sportivi;
- di oreficeria e gioielleria;
- alimentari e prodotti alcoolici e vitivinicoli;
- giocattoli;
- computer e accessori;
- strumenti musicali e accessori;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli.
Il valore dei beni ceduti, comprensivo d’Iva, deve essere superiore a € 154,94.
Affinché l’operazione possa beneficiare della non imponibilità Iva il commerciante italiano deve emettere fattura.
Il cessionario, previa integrazione della fattura con gli estremi del passaporto o documento equipollente, deve presentarla all’Ufficio doganale di uscita dalla UE; una copia vistata deve essere restituita al commerciante italiano entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura.
Fatturazione dell’operazione
Il commerciante italiano può scegliere tra due modalità:
- emettere, al momento della cessione, una fattura non imponibile Iva (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/72)
- emettere, al momento della cessione, una fattura con Iva (art. 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/72)
La procedura che espone a meno rischi il cedente italiano è la seconda, poiché nel primo caso deve affidarsi all’acquirente, che tornato nel suo paese deve ricordarsi di inviare la fattura vistata al commerciante italiano.
CB101- TM/18