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L’art. 38 – quater del DPR 633/72 disciplina le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non residenti nell’Unione Europea: al ricorrere di determinate condizioni possono beneficiare della non imponibilità Iva.

Quando un negoziante italiano cede beni a soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea può riconoscere all’acquirente lo sgravio diretto dell’Iva inclusa nel prezzo di vendita o il rimborso successivo dell’imposta.

Per avere il riconoscimento dello sgravio o del rimborso dell’imposta devono ricorrere le seguenti condizioni:

  l’acquirente è un viaggiatore straniero, ossia residente o domiciliato fuori dall’Unione Europea;

  la merce deve essere destinata all’uso personale o familiare e deve essere trasportata nei bagagli personali;

  la merce deve essere trasportata fuori dal territorio dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo alla vendita;

  il valore dei beni venduti comprensivo di Iva è superiore a € 154,94;

  sia emessa fattura, contente la descrizione dei beni venduti e l’indicazione dei dati anagrafici del viaggiatore e gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente;

  la fattura deve essere presentata all’ufficio doganale in uscita dall’Unione Europea;

  una copia della fattura vistata dall’Ufficio doganale deve essere restituita al commerciante italiano cedente entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura.

Il commerciante italiano può scegliere tra due diverse possibilità:

  emettere, al momento della cessione, una fattura non imponibile Iva ai sensi dell’art.38-quater DPR 633/72;

   emettere, al momento della cessione, una fattura con Iva.

Adempimenti del commerciante italiano nelle due situazioni:

Emissione fattura non imponibile a Iva

a) se riceve la copia della fattura vistata dall’Ufficio doganale in uscita entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura non ha nessun altro obbligo;

b) se non riceve la copia della fattura vistata dall’Ufficio doganale in uscita entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura deve, entro il mese successivo,  regolarizzare l’operazione con l’emissione di una nota di variazione in aumento, ossia rende l’operazione imponibile ad Iva ;

Emissione fattura con addebito dell’Iva

a) se riceve la copia della fattura vistata dall’Ufficio doganale in uscita entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura deve rimborsare al cliente l’Iva incassata, detraendola con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione da registrare nel libro acquisti.

b) se non riceve la copia della fattura vistata dall’Ufficio doganale in uscita entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura non ha nessun altro obbligo.

CB101 – TM/25

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