Disponibile l’applicazione per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016.
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, che ricevono fatture relative a spese per interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici residenziali, sono tenuti a comunicare i dati contenuti nelle stesse all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 16 marzo di ciascun anno.
La comunicazione deve includere:
- l’ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute nell’anno precedente;
- l’indicazione dei dati dell’amministratore di condominio;
- i dati dei condomini.