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A partire dall’anno 2011 chi concede in locazione un immobile ad uso abitativo può tenere in considerazione l’applicazione di un regime di tassazione agevolato denominato “Cedolare Secca”.

La Cedolare secca, disciplinata dall’art. 3, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, è un regime di tassazione facoltativo e va a sostituire, in caso di applicazione, le altre forme di prelievo fiscale come Irpef, imposta di bollo e imposta di registro.

L’applicazione di questo regime comporta, per tutta la durata dell’opzione, la rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione anche qualora sia previsto dal contratto stesso.

Regole di applicazione

La cedolare secca è applicabile dal 2011 a tutti i fabbricati destinati ad uso abitativo, cioè quei fabbricati che risultano iscritti al catasto urbano con le categorie da A/1 ad A/11 (esclusi gli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali), ed alle relative pertinenze.

Può essere applicata su tutti i contratti di locazione e anche in caso di locazioni inferiori ai 30 giorni (case vacanze).

Soggetti interessati

Può essere applicata solamente dalla persone fisiche, locatori aventi diritto di proprietà o di altro diritto reale o di godimento sull’immobile, poiché la cedolare secca sostituisce quelle imposte che il contribuente avrebbe dovuto pagare come titolare di redditi di fabbricati.

Inoltre, dal periodo di imposta 2014, la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Base imponibile e aliquote

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista anche un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice utilizzo 8).

L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi e in questo caso, nella sezione II del quadro RB, va barrata la casella di colonna 9 Stato di emergenza”.

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In fase di inserimento di un fabbricato con codice utilizzo 3 – 4 – 8 – 11 – 12 – 14, si attiva la cesella “CEDOLARE SECCA”.

Cedolare Secca 2016

Dopo aver apposto il check nella casella “CEDOLARE SECCA” Pulsante_Cedolare_Secca, è necessario posizionarsi nella tab “IRPEF 2015” sezione “Codice 8, 12, 14 o cedolare secca” per inserire gli estremi di registrazione del contratto di affitto.

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Salvare i dati inseriti ed inviarli al quadro RB utilizzando il pulsante Pulsante_Invia_Alla_Dichiarazione.

Nella sezione “Acconto cedolare secca 2016” il software riporta, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2016.

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Lente Si ricorda che l’aliquota agevolata del 10% è applicabile solamente per i fabbricati nei  quali è stato impostato il codice utilizzo8 immobile situato in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone ‘concordato’ (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998)…” o il codice utilizzo12 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone ‘concordato’ situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa”.

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione fabbricati si rimanda alla guida on-line presente all’interno della maschera stessa.

AP/16 – DB701

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