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Dichiarazioni 2017: regole di rettifica e integrazione

L’art. 5 del D.L. 193/2016, intervenendo sulle disposizioni di riferimento (art. 2, commi 8 e 8-bis D.P.R. 322/1998), ha introdotto importanti novità relative ai termini di presentazione delle DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (sia a favore che a sfavore).

Il contribuente che abbia necessità di rettificare o integrare una dichiarazione precedentemente inviata, può inviare una nuova dichiarazione che modifica e sostituisce l’originaria.

In tale circostanza, deve farsi attenzione al momento in cui si effettua la presentazione della nuova dichiarazione, tenuto conto che questa può essere inviata o prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione originaria (per il periodo d’imposta 2016 la scadenza è stata prorogata al 31/10/2017) o dopo tale data.

Nel primo caso si rientra nella fattispecie della CORRETTIVA nei termini, mentre nel secondo in quella della INTEGRAZIONE della dichiarazione.

A seconda dei casi, cambia la modalità di compilazione della parte d’interesse nel frontespizio del modello dichiarativo.

CORRETTIVA NEI TERMINI o INTEGRATIVA con DICHIARAZIONI GB

Correttiva nei termini

Per presentare una Correttiva nei Termini occorre compilare una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, comprendente cioè, anche i dati precedentemente inviati e non solo quelli oggetto di errori o omissioni.

Deve essere barrata la casella presente nel frontespizio “Correttiva nei termini”.

Correttiva nei termini

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta:

  • un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
  • un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che il contribuente abbia presentato la dichiarazione originaria e che il relativo termine di presentazione sia scaduto. Come il caso della “correttiva dei termini”, il contribuente rettifica o integra la dichiarazione originaria predisponendo e inviando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

E’ opportuno segnalare che il termini di presentazioni della dichiarazione integrativa è stato modificato per effetto del recente intervento normativo di cui all’art. 5 del D.L. 193/2016, che sostanzialmente ha allineato il termine di presentazione della dichiarazione a quello previsto per l’accertamento, sia per quanto riguarda le modifiche a favore che a sfavore.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla newsletter del 19/07/2017 “quadro DI” al seguente link: https://www.softwareintegrato.it/quadro-di-nuove-regole-integrativa-a-favore/

Per quanto riguarda la compilazione del frontespizio, le caselle “dichiarazione integrativa” va compilata indicando:

  • il codice 1 nel caso in cui il contribuente intende modificare spontaneamente la dichiarazione già presentata;
  • il codice 2 quando il contribuente intenda modificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014, che informa il contribuente circa eventuali errori o omissioni derivanti da controlli automatici.

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa ex art. 2

 

DB101- GC/15

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