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Fatturazione Elettronica: data della fattura e termini d’invio

Come previsto dall’art. 11 del DL 119/2018, dal 1° ottobre 2019 è finito il periodo di moratoria delle sanzioni per le fatture elettroniche emesse in ritardo.

Il DL 34/2019 ha poi modificato i termini per l’emissione della fattura. Il documento deve essere emesso entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Analizziamo le casistiche che si possono presentare e i termini da rispettare per inviare la fattura elettronica al SDI senza incorrere in sanzioni.

Caso n. 1: fattura immediata

La fattura immediata deve essere emessa lo stesso giorno in cui è stata effettuata l’operazione.

Deve quindi essere inviata al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi alla data di creazione del documento.

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Pertanto, la data dell’operazione coincide con la data della fattura.

Esempio: vendita effettuata in data 09/10/2019. Emissione della fattura con la stessa data.

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Ho tempo fino al 21/10/2019 per l’invio al SDI senza incorrere in sanzioni.

Quindi, nel software FATTURE GB:

  • genero il file XML
  • invio la fattura in Console Fatturazione
  • procedo al controllo Controllo (facoltativo), alla firma Firma e all’invio Invio

Dopo l’invio della fattura, è possibile cliccare sul dettaglio del documento per vedere la data di invio.

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Se la fatturazione non avviene in modalità elettronica (nessuno invio al SDI), possiamo emettere il documento con data dell’operazione diversa dalla data del documento.

Quest’ultimo dovrà riportare obbligatoriamente anche la data di effettuazione dell’operazione e l’invio al destinatario dovrà comunque avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Caso n. 2: fattura differita

Per la fattura differita (cioè per le cessioni di beni o prestazioni di servizi documentate con DDT, avviso di parcella, lettera di consegna, ecc.) possiamo emettere un singolo documento di riepilogo con:

  • data compresa tra la data dell’ultima operazione e giorno 15 del mese successivo (purché la data d’invio al SDI sia uguale alla data del documento)
  • data uguale ad almeno una delle operazioni già documentate (preferibilmente la data dell’ultima operazione) e invio entro il giorno 15 del mese successivo
  • data a fine mese e invio entro il giorno 15 del mese successivo

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Esempio: DDT emessi nel mese di settembre nei confronti di un cliente.

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Possiamo procedere con tre diverse modalità operative.

Modalità n. 1

Creo la fattura di vendita con data compresa tra la data dell’ultimo documento e il 15 del mese successivo (nell’esempio: 09/10/2019). Mi assicuro che l’invio al Sistema d’Interscambio avvenga nello stesso giorno.

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Modalità n. 2

Creo la fattura di vendita con data uguale all’ultimo DDT riportato nel documento, ovvero 25/09/19.

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Procedo quindi all’invio al Sistema d’Interscambio entro il 15/10/2019 (nell’esempio: 07/10).

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Modalità n. 3

Creo la fattura datandola a fine mese, ovvero il 30/09.

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Procedo all’invio al Sistema d’Interscambio entro il 15/10/2019 (nell’esempio il 07/10).

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Attenzione Indipendentemente dalla modalità utilizzata per l’invio, la fattura elettronica differita deve riportare i riferimenti dei documenti di trasporto nella sezione apposita 2.1.8. <DatiDDT>.

FATTURE GB con la funzione Crea/Includi, riporta in automatico i riferimenti ai DDT (in ogni caso visibili dalla sezione Altri Dati).

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Gestione della fattura elettronica inviata e scartata dal SDI

La prassi da seguire è la stessa già in essere: il documento scartato dal Sistema di Interscambio deve essere emesso di nuovo entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

Maggiori informazioni sono contenute nella nostra precedente news Fatturazione Elettronica: scarto della fattura e nuovo invio al SDI.

CB101 – FAN/18

Applicazioni collegate

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