
Gli intermediari abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi predisposte per conto del dichiarante, o le dichiarazioni predisposte dal contribuente stesso per le quali hanno assunto l’impegno alla trasmissione telematica.
La normativa relativa alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali è contenuta nell’articolo 3, c.3 del D.P.R. 322/1998, e tratta in particolare:
- I principi generali che disciplinano l’attività di trasmissione telematica;
- I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Gli obblighi ai quali tali soggetti devono attenersi per il corretto e tempestivo svolgimento dell’attività di trasmissione telematica;
Nello specifico, i principali soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono:
- Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- Gli iscritti agli albi degli avvocati;
- I revisori contabili;
- Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- I CAF;
- Coloro che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale;
Gli obblighi ai quali l’intermediario abilitato deve attenersi sono molteplici.
In primo luogo l’Intermediario ha l’obbligo alla trasmissione della dichiarazione della quale ha assunto l’impegno entro i termini legislativi previsti per l’invio.
Il secondo obbligo riguarda poi l’impegno a trasmettere, che l’intermediario deve rilasciare al contribuente nel momento in cui accetta l’incarico.
Una volta inviata la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, l’intermediario sarà tenuto inoltre a consegnare una copia della stessa al contribuente, insieme alla ricevuta che attesta la corretta trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Infine, tra gli obblighi dell’intermediario, ricordiamo che egli è tenuto a conservare una copia di tutte le dichiarazioni trasmesse fino a quando non scadono i termini per l’accertamento.
I dati dell’intermediario, per i quali esiste un apposita sezione, devono essere sempre riportati all’interno delle dichiarazioni dei redditi, a meno che non si tratti di “soggetto che invia la propria dichiarazione” per il quale non è obbligatoria la compilazione di detta sezione.
Solitamente, eccezion fatta per il Modello 730, i dati dell’intermediario devono essere esposti nel frontespizio della dichiarazione nella sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
In questa sezione deve essere riportato:
- Il codice fiscale del soggetto intermediario
- La data dell’impegno
- Il soggetto che ha predisposto la dichiarazione (codice 1 o 2 in base al soggetto)
- La firma dell’intermediario
All’interno del frontespizio delle dichiarazioni è presente la “GESTIONE INTERMEDIARI” che permette l’inserimento e lo scarico, nell’apposita sezione, dei dati relativi all’intermediario.
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Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida on-line della Gestione Intermediari.
GM/6 – DB101