Quest’anno i versamenti che risultano dalla dichiarazione non sono interessati da alcuna proroga ma devono essere effettuati entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
All’interno dell’applicazione F24 è disponibile la gestione per eseguire l’invio di imposte, tasse e contributi a debito o a credito, provenienti da Unico 2016, al modello F24.
Relativamente al termine di versamento delle imposte derivanti da Unico, ricordiamo che le scadenze di pagamento in linea generale sono il 16/06 o il 16/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Quest’anno le scadenze pertanto sono:
- 16.06.2016,
- 18.07.2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato.
I contribuenti che scelgo di versare le imposte dovute nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro (10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA), non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte.
I versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto possono essere rateizzati, unica eccezione per dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
La rateazione deve essere effettuata:
- Entro la fine di ciascun mese per i privati;
- Entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva.
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l’adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest’anno cade di sabato, per cui è posticipato al 22 agosto).
Contribuenti NON TITOLARI DI PARTITA IVA: possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
* L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Contribuenti TITOLARI DI PARTITA IVA: possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
* L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione si rimanda alla guida online presente
all’interno della maschera stessa.
DB601 – ML/04