L’art. 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, regolamenta le modalità di calcolo del conguaglio di fine anno, stabilendo che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno venturo, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili in ciascun periodo di paga. Si dovrà tener conto delle detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni (art. 12, 13 del TUIR); delle detrazioni spettanti per oneri per i quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute (art. 15 del TUIR) e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nell’anno.
Il conguaglio di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, quindi, le ritenute d’acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta.
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