
La legge del 5 marzo 1977 n.54 “Disposizioni in materia di giorni festivi”, stabilisce che la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale del 4 Novembre è stata spostata alla prima domenica di novembre. Pertanto, il giorno 4 novembre continua ad essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o diverso trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.
La ratio della legge n.54/1977 è incentrata sull’obbiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti quel trattamento economico che sarebbe venuto a mancare. La maggioranza dei contratti collettivi di lavoro prevede la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica.
La festività cadente di domenica viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema mensilizzato che in quello orario.
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