Il Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico è stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcol. I Minimi retributivi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con l’accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.
Per prestatori di lavoro domestico, la Legge 2 aprile 1958, n. 339, all’art. 1, intende gli “addetti ai servizi domestici” che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro. Pertanto, per “lavoratore domestico” si intende ogni persona, uomo o donna, che è disposto a prestare a qualsiasi titolo la sua opera per aiutare il funzionamento della vita familiare.
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