Con l’inizio del 2015 le imprese e i lavoratori autonomi di piccole dimensioni possono adottare un nuovo regime contabile agevolato introdotto dalla legge di Stabilità 2015, denominato “Regime forfetario”.
L’articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 introduce il nuovo regime forfetario, che è il regime naturale per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi annui inferiori a determinati limiti, che variano in base all’attività esercitata, cui si applica un coefficiente di redditività per determinare il valore del reddito su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15%.
L’entrata in vigore del nuovo regime forfetario è parallela all’abrogazione degli altri regimi contabili agevolati:
- Regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 legge 388/2000)
- Regime fiscale di vantaggio – Minimi (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
- Regime contabile agevolato – Ex Minimi (art. 27, comma 3, Dl 98/2011)
Coloro che nel 2014 si trovavano nel regime dei minimi possono continuare a rimanervi finché sussistono i requisiti per la permanenza; questo significa che è stata prevista una “clausola di salvaguardia” che permette a chi già era in questo regime di avvalersene fino alla “scadenza naturale”.
Il regime forfetario è rivolto alle persone fisiche che svolgo attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti e professioni non in forma associata.
Requisiti per l’accesso al regime
La verifica dei requisiti per l’accesso al regime deve essere eseguita controllando i dati dell’anno precedente a quello di riferimento:
- l’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non deve essere superiore a quanto indicato nell’allegato n.4 della legge 190/2014. Il limite dei ricavi varia in base al codice attività ed è compreso tra un minimo di € 15.000 e un massimo di € 40.000;
- le spese per prestazioni di lavoro non devono eccedere il limite di € 5.000 lordi annui;
- al 31 dicembre il costo complessivo dei beni mobili strumentali, considerati al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000.
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilati.
La prevalenza non deve essere controllata se la somma dei redditi d’impresa/lavoro autonomo e lavoro dipendente/assimilati non supera € 20.000 o se il rapporto di lavoro è cessato.
Cause di esclusione
Il comma 57, dell’art.1, della legge 190/2014 individua i soggetti che non possono accedere al regime forfetario. Diversamente da quanto avviene per i requisiti di accesso, le cause di esclusione devono essere accertate al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente.
Sono esclusi dal regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali Iva;
- i soggetti che si avvalgono dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio d’informazioni e che producano nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 8), DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, Dl 331/93, convertito con modificazioni dalla legge 427/93;
- i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata d cui all’art. 116 del Tuir (S.r.l. trasparenti)
Verifica dei requisiti in GBsoftware
Con l’aggiornamento del software, GB ha reso disponibile la gestione “Verifica regime forfetario”, che permette di verificare le condizioni per l’accesso al regime nel 2015.
La gestione è disponibile e consultabile dal menù delle Utility:
All’apertura della gestione il software visualizza tutte le persone fisiche titolari di partita Iva per l’anno 2014 e per ciascuna indica:
1. Codice ditta
2. Cognome e Nome
3. Codice attività: è riportato il codice attività del soggetto presente in anagrafica ditta per la “situazione” dell’anno 2014, ossia all’anno precedente a quello di accesso al regime forfetario. Nel caso in cui il soggetto svolge più attività con contabilità separate è riportato il codice attività con il limite di ricavi più alto.
4. Limite ricavi: è riportato l’importo del limite dei ricavi previsto per il codice Ateco della ditta.
5. Ricavi riproporzionati: sono riportati in automatico gli importi dei ricavi presenti in contabilità per l’anno 2014. Quest’importo può essere inserito anche dall’utente nel caso in cui per la ditta non sia stata gestita la contabilità per tale anno.
6. Verifica: in questo campo è evidenziato lo stato del soggetto rispetto ai requisiti di accesso.
Nella prossima newsletter vedremo nel dettaglio il funzionamento della gestione per la verifica dei requisiti per l’accesso al regime forfetario.
CB101- TM/1