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Siamo arrivati alla fine di ottobre…e il nuovo anno si avvicina! E’ tempo di fare delle valutazioni sulle contabilità dei nostri clienti per verificare ed eventualmente scegliere un regime più agevolato di quello ordinario, per chi ancora non fosse entrato nei forfetari, o semplicemente per controllare se ancora possono rimanerci quelli che già lo sono.

“Nel corso di questa settimana tre clienti dello studio mi hanno chiesto di verificare la loro contabilità per sapere se hanno i requisiti, indicati dalla normativa, per accedere o permanere nel regime forfetario:

  • un professionista che nel 2016 è in contabilità semplificata
  • un artigiano che nel 2016 è in contabilità semplificata
  • un professionista che già nel 2016 è forfetario

Se avessi a disposizione la verifica dei requisiti per i forfetari potrei dare subito una risposta rispetto alla situazione contabile di oggi…”

Queste le parole di un operatore del settore che in questo periodo si trova a rispondere a queste domande.

Da oggi, eseguendo l’update del software è disponibile la gestione “Verifica requisiti forfetari” per l’anno 2017 che puoi trovare nelle “Operazioni Multi ditta GB”.

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Ecco un’anteprima della gestione di riepilogo….

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Chi può entrare e chi può rimanere nel regime forfetario

Riepiloghiamo in breve quali sono i requisiti per accedere o permanere nel regime forfetario di cui all’ articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014.

Il regime forfetario è rivolto alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti e professioni non in forma associata.

A) Requisiti

Possono accedere al regime forfetario coloro che:

1. hanno conseguito ricavi e percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della legge di stabilità 2015, come sostituito dalla legge di stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco dell’attività esercitata;3-ricavi

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2. hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiori a euro 5.000;

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3. hanno un valore complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, alla data di chiusura dell’esercizio non superiore a euro 20.000.

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La verifica dei requisiti per l’accesso al regime deve essere eseguita controllando i dati dell’anno precedente a quello di riferimento.

B) Cause di esclusione

 Non possono accedere al regime forfetario

1. i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito:

  • agricoltura e attività connesse e pesca
  • vendita sali e tabacchi
  • commercio di fiammiferi
  • editoria
  • gestione di servizi di telefonia pubblica
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • intrattenimenti, giochi e altre attività
  • agenzie di viaggio e turismo
  • agriturismo
  • vendite a domicilio
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

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2. i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che risiedono in uno degli stati membri dell’Ue o in uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

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3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessioni di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (art.10, primo comma, n.8), DPR 633/72) ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

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4. i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’art.5 del Tuir o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del Tuir;

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5. i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

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Diversamente da quanto avviene per i requisiti di accesso, le cause di esclusione devono essere accertate al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente.

Pertanto possiamo riassumere che il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso/permanenza previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

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I requisiti di permanenza per l’anno successivo possono essere verificati, per i contribuenti che sono già forfettari, all’interno dell’applicazione Contabilità nella gestione che riepiloga i dati fiscali per i contribuenti forfettari da riportare nel modello Unico.

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Questo per permettere di monitorare la situazione della ditta nel corso dell’anno rispetto alla possibilità di permanere nel regime: si ha il confronto diretto dei limiti previsti dalla legge e i dati effettivi della contabilità registrata.

CB101- TM/4

TAG Regime forfettario

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