Eseguendo l’update del software è disponibile l’applicazione per le comunicazioni, all’anagrafe tributaria, dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016.
A partire dall’anno d’imposta 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sono tenuti a comunicare i dati contenuti nelle stesse all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
La comunicazione deve contenere:
- l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;
- l’indicazione dei dati del soggetto deceduto;
- i dati dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Chi è tenuto alla presentazione della comunicazione?
I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, sostenute in dipendenza della morte di persone, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.
Modalità e termini di trasmissione
La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologie di invio
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti
i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
A partire dal 2017, in relazione agli eventi funebri avvenuti nell’anno 2016, la comunicazione del codice fiscale del defunto è obbligatoria. Ricordiamo che per le spese funebri del 2015 era prevista la comunicazione, in luogo del codice fiscale del defunto, di un codice identificativo dell’evento funebre.
Comunicazione Spese Funebri
Da oggi è disponibile l’applicazione “Comunicazione Spese funebri”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire del software;
- Posizionarsi nella ditta in cui abilitare l’applicazione;
- Aprire la maschera Applicazioni;
- Selezionare l’anno 2016 per l’applicazione “Comunicazione Spese funebri”.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell’applicazione Comunicazione Spese funebri.
LM/1 – MB171