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Sospensione accertamenti fiscali e verifiche

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario.

Con la newsletter di oggi andiamo a vedere quali sono le direttive da seguire a seguito del comunicato stampa del 12 marzo, del Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo, del DPCM 9 marzo 2020 n. 14 e del DPCM 11 marzo 2020.

Comunicato stampa del 12 marzo 2020

Il comunicato stampa del 12 marzo 2020, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020 per il contrasto della diffusione del Coronavirus (COVID-19), prevede lo “stop delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.

Anche il comandante della Guardia di Finanza del Terzo Reparto, con una circolare dell’11 marzo 2020 prot. n. 73943/2020, sospende fino alla fine dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), tutte le verifiche, i controlli fiscali e in materia di lavoro (ad eccezione dei casi urgenti), i controlli strumentali e antiriciclaggio.

Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo 2020

Lo scorso 2 marzo, il governo ha approvato il decreto- legge n.9/2020, in cui proroga alcune delle scadenze del calendario fiscale per l’anno in corso.

Possono usufruire della proroga delle scadenze non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutto il territorio italiano.

Gli adempimenti che hanno subito la proroga delle scadenze sono:

  • Certificazione Unica: è possibile trasmettere la Certificazione Unica 2020, anno imposta 2019, fino al 31 marzo 2020
  • Comunicazione Spese edilizie condominiali e Spese funebri: il termine ultimo per i contribuenti di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020
  • Dichiarazione precompilata: il termine del 15 aprile, per verificare la dichiarazione precompilata disponibile sul portale web dedicato, è stato posticipato al 5 maggio 2020
  • Dichiarazione 730: i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, possono presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2020

L’erogazione del rimborso non subirà nessun ritardo poiché avverrà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo a quello di liquidazione del modello.

Per i soggetti residenti nei comuni della “zona rossa”, il decreto ha previsto anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tra cui:

  • Sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento, rottamazione-ter e stralcio proroga
  • Sospensione pagamento bollette di acqua, gas ed energia elettrica
  • Sospensione di 12 mesi dei ratei dei mutui
  • Sospensione del pagamento dei diritti camerali

DPCM 9 marzo 2020, n. 14

Dal 10 marzo e fino al prossimo 3 aprile è in vigore il DPCM 9 marzo 2020 n. 14, annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il DPCM decreta misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19), da adottare in tutto il territorio nazionale.

È stato esteso a tutto il territorio italiano il divieto di spostamento se non per:

  • motivi di lavoro
  • gravi esigenze familiari
  • motivi sanitari

Eventuali spostamenti devono essere comprovati e giustificati con apposita autocertificazione.

Coloro che trasgrediscono le misure decretate, sono puniti ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

DPCM 11 marzo 2020, n. 14

Con il DPCM 11 marzo 2020, il Presidente del consiglio ha comunicato la sospensione di tutte le attività commerciali, fatta eccezione le attività di vendita di generi alimentali di prima necessita, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, i mercati, i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Le disposizioni del presente DPCM sono efficaci dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020.

SAM/8

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