Da quest’anno l’INPS riceverà i dati dei Modelli 730/4 direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza più contatto diretto con i CAF e Professionisti abilitati.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.11.2019 ha stabilito che dal 2020 anche le Comunicazioni 730/4 con sostituto d’imposta INPS dovranno essere trasmesse dai CAF (o Professionisti abilitati) all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad inoltrarle all’INPS.
Da quest’anno l’INPS ha aderito al flusso telematico del modello 730-4 gestito da parte dell’Agenzia delle entrate nel caso di assistenza fiscale prestata da Caf o Professionista abilitato (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2019).
Pertanto, a partire dal modello 730/2020, i Caf ed i professionisti abilitati non dovranno più inviare in via telematica direttamente all’INPS il modello 730-4, ma provvedere ad allegare tale modello 730-4 al modello 730 da trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse modalità già previste per i modelli 730 con sostituto d’imposta diverso da INPS.
Si ricorda che, ad oggi, l’unico caso in cui i dati del modello 730-4 non devono essere presenti nel tracciato telematico da presentare all’agenzia delle Entrate è quello relativo al modello qualificato come modello senza sostituto d’imposta (casella “730 senza sostituto” compilata con il codice “A” e casella “Modello 730 dipendenti senza sostituto” barrata).
730 con sostituto d’imposta INPS in
All’interno del software, nel caso sia l’INPS il sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, i dati relativi al modello 730-4 saranno allegati al tracciato telematico da inviare all’Agenzia delle entrate semplicemente creando il file telematico dal pulsante presente nel quadro “Dichiarante”.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell’applicazione Dichiarazione 730.
ML/07 – DB501
TAG 730 invio telematico730-4730-4 invio telematicoINPS 730-4