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Le società di comodo sono ritenute dal legislatore “non operative” poiché si presume siano state costituite solo a scopi elusivi e non per lo svolgimento di un’effettiva attività commerciale.  

Il concetto di società di comodo è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1994 con la legge 724/1994, legge integrata per ultimo dall’art.2 del DL 138/2011.

Una società è considerata di comodo quando:

  • non supera il test di operatività, ovvero quando presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti
  • è in perdita sistematica, ovvero per cinque periodi di imposta consecutivi dichiara sempre perdite fiscali oppure per quattro periodi è in perdita e il quinto esercizio consegue un reddito inferiore al minimo.

La disciplina delle società di comodo riguarda:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società ed enti non residenti di ogni tipo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Conseguenze dello status di “società di comodo”

Lo status di società di comodo comporta:

  • l’obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello presunto
  • una maggiorazione dell’aliquota del 10,50% (38%) per i soggetti IRES
  • ai fini IRAP l’obbligo di dichiarare un valore della produzione non inferiore al reddito minimo presunto
  • ai fini Iva:
    • blocco dell’utilizzo in compensazione orizzontale del credito annuale e impossibilità di chiederne il rimborso
    • perdita del credito annuale se la non operatività si presenta per tre periodi d’imposta consecutivi

Il legislatore ha previsto dei casi in cui la società può essere esclusa da tale disciplina attraverso delle cause di esclusione e disapplicazione, e la possibilità di presentare un’istanza di disapplicazione preventiva.

Verifica Operatività in Integrato GB

La gestione della verifica operatività GB propone la sezione presente nei modelli Unici 2016 – periodo imposta 2015 ed è stata predisposta in modo da dover essere compilata una sola volta con il riporto simultaneo dei dati in più applicazioni.

Verifica_Operativita_1

Gli utenti che sono in possesso del software Integrato GB o Dichiarativi GB troveranno la gestione disponibile dopo l’aggiornamento del software update.

Un effetto diretto della compilazione del prospetto dell’operatività si ha nei modelli Unici e nell’Irap, dove devono essere indicati i dati richiesti dalle istruzioni ministeriali desumibili dal prospetto.

Con l’aggiornamento di oggi si può accedere alla “Verifica Operatività” da:

  • Contabilità 2015, sezione “Bilancio”, pulsante “Verifica Operatività”Verifica_Operativita_2
  • Dichiarazione Iva e Dichiarazione Iva Base, quadro VA, pulsante “Verifica Operatività”Verifica_Operativita_3

Compilazione della gestione

I dati contabili, per chi ha gestito la contabilità con l’applicazione “Contabilità GB”, saranno riportati in automatico nella gestione.

Diversamente, coloro che utilizzano solo “Dichiarativi GB” dovranno procedere all’inserimento manuale dei dati.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della maschera “Verifica Operatività” è possibile consultare la guida on-line.

CA421 – RIV/4

TAG Verifica Operatività

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